Liti condominiali al palo per l’emergenza Coronavirus

La sospensione dei giudizi civili sino al prossimo 11 maggio e la prosecuzione a marcia ridotta delle udienze sino al 30 giugno avranno come sicuro effetto di ritardare la trattazione delle controversie tra condomini e condominio. Se in altre tipologie di contenzioso si può fare ricorso alla mediazione in videoconferenza — scrive Italia Oggi — in ambito condominiale anche questa risorsa non è utilizzabile, perché il divieto di svolgimento delle assemblee rende impossibile la partecipazione dell’amministratore alla procedura e, per quelle già avviate e vicine a un’ipotesi di soluzione, la deliberazione sull’accordo di conciliazione. Con l’art. 83 del dl 18/2020 (il cosiddetto decreto Cura Italia, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 16 alla G.U. del 29/4/2020, n.110) è stato disposto che nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine successivamente prorogato fino all’11 maggio 2020 dal dl 23/2020, il cosiddetto decreto Liquidità) le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a eccezione di una serie di casi espressamente indicati, siano rinviate d’ufficio a data successiva. Nel medesimo periodo, come sopra prorogato, è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. Si intendono pertanto sospesi per la medesima durata l’adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria — continua Italia Oggi — per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari sono inoltre stati chiamati ad adottare misure organizzative volte a consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie, limitando l’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, adottando linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze e prevedendone lo svolgimento da remoto ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, rinviando a data successiva al 30 giugno 2020 quei procedimenti civili che non sia possibile svolgere nelle forme di cui sopra. Per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 è stata quindi sospesa anche la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività giudiziarie precluse dai provvedimenti emergenziali di cui sopra.

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